Pubblicato il 12-05-2011

Sull'incidenza dei vizi formali e sostanziali nell'annullamento di un verbale. Sulla condanna alle spese della P.A.

Con questa sentenza la Cassazione chiarisce che nell’ordinamento non vi è alcun favor per gli errori meramente procedurali della P.A. e, conseguentemente, tanto i vizi formali, tanto quelli sostanziali incidono in egual misura sulla invalidità ed illegittimità di un verbale di contestazione.

Con questa stessa sentenza la Cassazione statuisce, poi, che non devono essere considerati validi motivi per compensare le spese legali né la modestia del valore della controversia (motivo che a livello logico non ha alcun fondamento), né il fatto che il ricorrente può difendersi da solo (essendo questo diritto riconosciuto dalla Cassazione e così lo è anche la relativa libertà di nomina di un proprio procuratore ad litem, senza che ciò debba incidere nel riconoscimento delle spese sostenute giudizialmente).

Avv. Pietro Carlo Ferrario ( http://www.lucarellieferrariostudiolegale.com/ )

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 8 aprile 2011, n. 8114

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Dinanzi al Giudice di pace di Roma è stato impugnato, da parte di C.M.G., il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. **** notificato in data 9 marzo 2006.

Nella resistenza del Comune di Roma, il Giudice di pace, con sentenza n. 25799 del 2007, ha accolto la domanda, annullato il verbale opposto e compensato tra le parti le spese di lite.

Il capo relativo alle spese è stato fatto oggetto di gravame da parte della C..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6218 in data 17 marzo 2009, ha rigettato l'appello e compensato tra le parti le spese del grado.

Il Tribunale ha rilevato che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado - non esplicitati nella pronuncia del primo giudice - andavano individuati: nel fatto che il ricorso era stato accolto soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio; nel modesto valore della vertenza; nella facoltà della parte di stare in giudizio personalmente.

Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L'intimato Comune ha resistito con controricorso. Paiono preliminarmente da respingere le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune controricorrente. Invero, non sussiste genericità della procura, essendo questa stata predisposta e sottoscritta a margine del ricorso e contenendo un espresso riferimento al giudizio di cassazione. Il ricorso contiene poi l'esposizione sommaria dei fatti di causa e fornisce gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia.

Il secondo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 disp. att. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) - il cui esame in ordine logico appare preliminare - è corredato dal prescritto quesito di diritto, ed è quindi scrutinabile nel merito.

Tale motivo appare manifestamente fondato.

I giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente.

Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell'ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.

Là dove - come nella specie - venga in considerazione la legittimità del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese.

Infine, non può essere imputato a colpa della parte che ha adito il giudice proponendo l'opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacché il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale (Cass., Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23993).

Resta assorbito l'esame degli altri motivi.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio".

Letta la memoria della parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

 

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