Pubblicato il 04-02-2010

Ebbrezza - L'aver fumato non invalida l'accertamento con etilometro

Corte di Cassazione Penale sez. IV 4/2/2010 n. 4938

 

(omissis)

Svolgimento del processo

Il G.U.P. presso il Tribunale di Belluno, con sentenza in data 9 aprile 2008, pronunciata in sede di

giudizio abbreviato condizionato, ha ritenuto …… responsabile del reato p. e p. dall'articolo 186

comma 2 del codice della strada per avere guidato l'autovettura …in stato di ebbrezza conseguente

all'uso di sostanze alcoliche e, applicata la riduzione di pena per il rito prescelto, lo ha condannato

alla pena di Euro 400,00 di ammenda e gli ha applicato la sospensione della patente di guida per

giorni quindici.

Contro tale decisione proponeva ricorso in Cassazione lo ….. a mezzo del suo difensore e

concludeva chiedendo di volere annullare la sentenza impugnata con i consequenziali

provvedimenti. All'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il ricorso era deciso con il compimento

degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

Motivi della decisione

Il ricorrente ha denunciato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Belluno per i seguenti

motivi:

1) inosservanza ed erronea applicazione della legge, in particolare dell’articolo 186 del D.Lgs. n.

285 articoli186 e 379 - regolamento attuativo del codice della strada - nella parte in cui gli agenti,

laddove gli elementi sintomatici non consentano un'immediata valutazione dello stato di ebbrezza,

effettuano l'alcoltest dovendosi attenere al rispetto delle modalità anche tecniche previste per

l'utilizzo di esso;

2) inosservanza ed erronea applicazione della legge in particolare dell’articolo 186 D.Lgs. n. 285

del 1992 e articolo 379 d.P.R. n. 495 del 1992, nella parte relativa agli elementi sintomatici dello

stato di ebbrezza;

3) mancata assunzione di prova decisiva quale perizia di accertamento circa l'influenza d el fumo sul

test e l'influenza della temperatura esterna sulla funzionalità del test;

4) inosservanza delle disposizioni normative sopra indicate che impongono che l'alcoltest venga

effettuato con un preciso intervallo di tempo;

5) insufficienza, contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata.

I proposti motivi sono del tutto destituiti di fondamento in quanto investono questioni di merito, già

esaminate nella sentenza impugnata.

In particolare il Giudice ha spiegato con congrua e logica motivazione le ragioni per cui la

circostanza che lo …. avesse fumato poco prima di fare l'alcoltest non poteva inficiarlo,

evidenziando, tra l'altro, che il secondo test effettuato alcuni minuti dopo il primo, quando il

ricorrente aveva smesso di fumare, aveva dato un esito superiore al primo, cosa che non sarebbe

potuta accadere se il primo test fosse stato influenzato da un fattore esterno condizionante e cioè dal

fumo. Il Giudice ha altresì evidenziato che dall'esame degli "scontrini" emessi dall'apparecchio

utilizzato per l'alcoltest è emerso che erano trascorsi i cinque minuti regolamentari tra il primo e il

secondo test. L'alcoltest risulta quindi effettuato correttamente e quindi infondati si appalesano tutti

i motivi di ricorso, essendo all'evidenza del tutto superflua u na perizia volta ad accertarne la

regolarità ed apparendo gli elementi sintomatici osservati del tutto in linea con i risultati dello

stesso.

Il ricorso proposto è dunque inammissibile, essendo palesemente infondati i motivi, con la

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro

1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

(omissis)