Modalita' di redazione della relazione tecnica per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per il rinnovo della patente di guida per via telematica.
DECRETO 21 gennaio 2014 (GU Serie Generale n.33 del 10-2-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e successive modificazioni;
Visto l'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, inerente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre, n. 231 recante «Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente», che all'articolo 4 rinvia la disciplina applicativa delle nuove procedure di comunicazione ad un decreto dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della salute;
Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 del decreto dirigenziale 15 novembre 2013 del Capo del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013 n. 289, riguardante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione e del rinnovo di validita' della patente», che prevede che con provvedimento del Ministero della salute sono definite le modalita' di redazione della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per il rinnovo della patente di guida in via telematica;
Ritenuto pertanto necessario individuare i contenuti della relazione medica di cui al citato art. 4 del decreto dirigenziale 15 novembre 2013;
Decreta:
Art. 1      
Contenuti della relazione medica  per  l'accertamento  dell'idoneita'                              alla guida      
1. La relazione della visita medica per  il  rinnovo  di  validita' della patente di guida, da cui estrarre  i  contenuti  da  comunicare telematicamente all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici, secondo le disposizioni procedurali previste dal decreto 15  novembre 2013 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere redatta utilizzando il  modello  riportato nell'allegato I, parte integrante del presente decreto dirigenziale.
Art. 2 
Entrata in vigore 
1. Le disposizioni del presente decreto dirigenziale si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana. 
Roma, 21 gennaio 2014                                            
 
Il direttore generale: Ruocco
In allegato l'Allegato I
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore

 Allegato_I.pdf
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