Pubblicato il 12-04-2013

Sul concorso apparente di norme in tema di sequestro amministrativo ex art. 213 comma quarto C.d.S..

La sentenza qui di seguito proposta appare di importanza cogente in materia di abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo da parte del custode o del proprietario dello stesso, esprimendosi in maniera univoca rispetto all’indirizzo già precedentemente espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1963 del 28/10/2010.

 

L’orientamento espresso da quest’ultima, ribadito con la pronuncia oggetto di questo breve commento, è di considerare applicabile alla condotta dianzi descritta, per il principio di specialità, la sola sanzione amministrativa dell’abusiva circolazione di cui all’art. 213 c. 4 C.d.S. e non anche il delitto p.p. all’art. 334 c.p. di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo.

 

A giustificazione di tale conclusione le Sezioni Unite ritengono di assoluta conferenza l’art. 9 della l. n. 689/1981, in base al quale deve considerarsi solo apparente il concorso fra il fatto di reato della sottrazione da parte del custode o del proprietario ex art. 334 c.p. con il fatto di chiunque circoli con veicolo di cui è stato disposto il sequestro amministrativo, intendendosi per concorso apparente quell’ipotesi in cui per una fattispecie astrattamente riconducibile a più reati o ad un reato e ad un illecito amministrativo, deve ritenersi applicabile, in realtà, una sola norma.

 

SENTENZA CORTE CASSAZIONE

25 febbraio 2013, n. 9066

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Francesco SERPICO

Consigliere:

Arturo CORTESE, Giorgio FIDELBO, Pierluigi DI STEFANO

Rel. Consigliere:

Giovanni CONTI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza in data 20 dicembre 2006 del Tribunale di Catania, appellata da A. A., dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 334, commi primo e secondo, cod. pen. (messa in circolazione di un ciclomotore di sua proprietà affidata alla sua custodia e sottoposta a sequestro amministrativo (fatto accertato il 9 febbraio 2004).

2. Ricorre per cassazione di persona l’A. A., a mezzo del difensore avv. B. B., denunciando con un unico motivo, la erronea applicazione della legge penale, dovendo il fatto essere qualificato come violazione amministrativa ai norma dell'art. 213 cod. strad., norma speciale rispetto a quella dell'art. 334 cod. pen., come affermato da una recente sentenza delle Sezioni Unite.

 

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Va espressa condivisione del principio affermato sulla stessa questione investita dal presente ricorso con la sentenza Sez. U, (n. 1963 del 28/10/2010, Di Lorenzo) che, dopo aver ribadito che il principio di specialità posto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981 quale criterio di soluzione dell'eventuale concorso tra norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie presuppone il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte, ha affermato che l'art. 213, comma quarto, cod. strad., che punisce con la sanzione amministrativa l'abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, deve ritenersi speciale rispetto all'art. 334 cod. pen. In questo è configurato invece il delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo; e ciò sempre che, nella concreta fattispecie, non si realizzi una sottrazione che vada al di là del dato della mera circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, implicando un'effettiva elusione dei poteri di controllo spettanti all'autorità amministrativa sul veicolo sequestrato: situazione che non ricorre nel caso in esame

3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per quanto di sua competenza.

 

Per questi motivi

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per competenza.

Così deciso il 23 novembre 2012.

 

Il Presidente: SERPICO

Il Consigliere estensore: CONTI

 

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2013.

 

A cura del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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