Pubblicato il 02-10-2013

Scontro fra veicoli: la prevalenza del principio di presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c..

La Suprema Corte affronta nella sentenza qui proposta la problematica dell’impugnabilità in Cassazione delle sentenze emesse dal Giudice di Pace secondo equità, vigente la normativa antecedente al d.lg. n. 40/2006. Ammettendo l’impugnazione nel caso di violazione, da parte del Decidente, di un principio informatore della materia, ribadisce la sussistenza di tale rango in capo alla norma di cui all’art. 2054 c.c., in tema di responsabilità da circolazione stradale.

Posto che è la Suprema Corte medesima a sottolineare che il d. lg. 40/2006 ha, comunque, reintrodotto solo entro certi limiti la possibilità dell’appello per le sentenze emesse dal Giudice di Pace secondo equità, trattavasi nel caso di specie di un conducente e proprietario del veicolo danneggiato che agiva in giudizio nei confronti del danneggiante e del responsabile civile, nonché della compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna al pagamento di una somma pari alla metà degli esborsi sostenuti per la riparazione dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà, a seguito di un incidente stradale. La domanda veniva respinta dal Giudice di Pace, nonostante i convenuti non avessero fornito prova liberatoria in merito alla loro totale estraneità dalla causazione dell’evento dannoso.

Dato atto che la materia della responsabilità da circolazione stradale viene considerata del tutto autonoma nel nostro Ordinamento, qualificandosi in rapporto di species a genus con la responsabilità da fatto illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

Dato atto che il principio ricavabile dall’art. 2054 c.c., in tema di presunzione di pari responsabilità fra conducenti nella causazione di uno scontro fra veicoli, è considerato principio regolatore della materia della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli.

Dato atto, altresì, che la disposizione in tema di riparto dell’onere probatorio rinvenibile all’art. 2697 c.c. non assurge al rango di principio regolatore della materia bensì di regola di diritto sostanziale la cui violazione darebbe luogo a un mero error in iudicando (Cass. civ. sez. un. 14 gennaio 2009, n. 564).

Rilevato in via ulteriore che il principio della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. è informato alle più generali norme sul concorso di cause (art. 41 c.p.) nella responsabilità da fatto illecito e, dunque, non limitandosi a disporre regole tecniche dirimenti l’incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, riveste un rango qualitativamente maggiore rispetto al principio di cui all’art. 2697 c.c..

Tutto ciò premesso la Suprema Corte non può che concludere affermando che, in mancanza di un accertamento completo della dinamica del sinistro, “il Giudice di Pace non poteva, rigettare la domanda, disattendendo il criterio sussidiario che specificamente esonerava l'attore dall'onere di provare la concorrente responsabilità dell'altro guidatore, onere che il decidente gli ha invece erroneamente addossato”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32770/2006 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. ORSINI 21 (STUDIO LEGALE DEL RE), presso lo studio dell'avvocato CELESTE ANNA RITA, rappresentato e difeso dall'avvocato PASANISI Alfredo con studio in 74100 TARANTO, CORSO UMBERTO 129, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

e contro

ALLIANZ SUBALPINA S.P.A., P.G., PA.GI.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4870/2005 del GIUDICE DI PACE di TARANTO, emessa il 28/9/2005, depositata il 30/09/2005, R.G.N. 8265/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMEN DOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 28 luglio 2004 P.A. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma P. G. e Gi. nonchè Allianz Subalpina s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 650,00, pari alla metà degli esborsi sostenuti per la riparazione dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà, a seguito di un incidente stradale.

Sostenne che il sinistro si era verificato per la concorrente responsabilità sua e di Pa.Gi., che, al momento del fatto, era alla guida di una Fiat Uno di proprietà di P. G. Si costituì in giudizio la sola società assicuratrice, che contestò l'avversa domanda.

Con sentenza del 30 settembre 2005 il giudice adito l'ha rigettata.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione P. A., formulando due motivi e notificando l'atto ad Allianz, a G. e a Pa.Gi..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo l'impugnante denuncia violazione del principio informatore della presunzione di responsabilità concorrente dei due guidatori nella causazione del sinistro, di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2.

Ricorda che tale responsabilità è presunta dalla legge ed è configurabile tutte le volte in cui non venga fornita la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a carico di uno dei conducenti.

1.2 Con il secondo mezzo deduce nullità della sentenza per vizi motivazionali, non avendo il decidente dato rilievo a circostanze decisive come l'accertato slittamento del veicolo antagonista, indice evidente di una condotta di guida non conforme alle condizioni della strada.

2 I due motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno tracciato, sin dalla sentenza 15 ottobre 1999, n. 716, i limiti del controllo esercitabile nei confronti delle sentenze pronunziate dal Giudice di Pace secondo equità, cui certamente appartiene, per ragioni di valore, la presente controversia. A tal fine hanno enunciato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso le suddette sentenze è ammissibile per violazione di norme processuali, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1, 2 e 4, ivi compresa l'ipotesi di inesistenza della motivazione, per radicale e insanabile contraddittorietà o mera apparenza della stessa, ai sensi del n. 5 della predetta norma, quando il vizio attenga a un punto decisivo della controversia, e, con riferimento agli errores in iudicando, per violazione di norme costituzionali, di norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, nonchè, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 206 (e con l'avvertenza che ci si riferisce alla situazione antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 che ha, entro certi limiti, reintrodotto in parte qua, il rimedio dell'appello) per violazione dei principi informatori della materia.

La successiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità ha poi evidenziato che questi differiscono dai principi regolatori, che vincolavano il conciliatore, perchè, mentre quest'ultimo doveva osservare le regole fondamentali del rapporto, traendole dal complesso delle norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il Giudice di pace non deve applicare una regola equitativa desunta, per via di astrazione generalizzante, dalla disciplina positiva, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi ai quali si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata regolamentazione della materia (Cass. civ. 3, 17 gennaio 2005, n. 743; Cass. civ. 2, 18 giugno 2008, n. 16545).

3 Con particolare riguardo alle questioni poste dal presente giudizio, merita poi precisare che questa Corte, sia pure nel precedente assetto normativo, aveva già avuto modo di ravvisare nella disciplina dettata dall'art. 2054 cod. civ. - secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro - un principio regolatore della materia della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, principio al cui rispetto doveva pertanto conformarsi la decisione equitativa del conciliatore (confr. Cass. civ. 1 aprile 1996, n. 2967; Cass. civ. 4 febbraio 2002, n. 1432).

La successiva giurisprudenza di legittimità non ha mai smentito tale affermazione, pur essendosi divisa sulla qualificabilità in termini di principio informatore della materia dei criteri normativi sul riparto dell'onere della prova, riconoscendosi in alcune pronunce tale natura alla disposizione racchiusa nell'art. 2697 cod. civ. (confr. Cass. civ. 27 luglio 2006, n. 17144; Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11413; Cass. civ. 6 maggio 2005, n. 9403); in altre ravvisandosi invece nella stessa una regola di diritto sostanziale, la cui violazione darebbe luogo a un mero error in iudicando (confr.

Cass. civ. 21 ottobre 2009, n. 22279; Cass. civ. 18 marzo 2004, n. 5484).

Le oscillazioni giurisprudenziali sul punto, peraltro risolte dalle sezioni unite di questa Corte in senso conforme al secondo orientamento (Cass. civ. sez. un. 14 gennaio 2009, n. 564), non infirmano tuttavia, a giudizio del collegio, la perdurante validità dell'opzione ermeneutica che ravvisava nella presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, un principio regolatore della materia, nè precludono la possibilità di qualificarlo, nel vigente assetto normativo, principio informatore.

Valga al riguardo considerare che esso, senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 cod. pen.).

4 Venendo al caso di specie, è fuori discussione che vi è stato uno scontro tra veicoli e che, in ragione di tanto, e del principio di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, l'attore ha chiesto al convenuto la metà degli esborsi sostenuti per riparare la sua autovettura. Conseguentemente il Giudice di Pace non poteva, dopo avere ammesso l'impossibilità di ricostruire in maniera precisa la dinamica del sinistro, essendo incerti gli stessi punti d'urto tra i due mezzi, rigettare la domanda, disattendendo il criterio sussidiario che specificamente esonerava l'attore dall'onere di provare la concorrente responsabilità dell'altro guidatore, onere che il decidente gli ha invece erroneamente addossato.

5 Consegue da tanto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice di Pace di Taranto in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: ai fini della impugnazione delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità, la presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2, costituisce principio informatore della materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al giudice di Pace di Taranto in diversa composizione.

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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