Pubblicato il 21-12-2010

Circolazione stradale - Art. 186 Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Metodi di accertamento - Il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcun divieto circa l'utilizzabilità delle prove acquisite mediante apparecchio non omologato.

Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 44833 del 21/12/2010

                                                                 FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 5/3/2007 il Tribunale di (OMISSIS) condannava D. M. S. alla pena di giorni 10 di arresto ed Euro 172 di ammenda (pena detentiva convertita in pena pecuniaria), concesse le attenuanti generiche, in relazione alla violazione dell'art. 186 C.d.S., per avere guidato una auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso del 0,87-0,92 g/l acc. in (OMISSIS)).

Con sentenza del 1/7/2008 la Corte di Appello di (OMISSIS) confermava al pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando la violazione di legge, in quanto la corte di appello non aveva tenuto conto che, essendo stato l'etilometro omologato il 10/11/1999, e non risultando verifiche ai sensi dell'art. 379 reg. C.d.S., i risultati non potevano essere attendibili, soprattutto tenuto conto che di poco era stata superata la soglia che collocava la violazione nell'art. 186, lett. b).

Immotivatamente la Corte aveva negato un supplemento istruttorio in relazione all'accertamento della funzionalità del etilometro ed alla acquisizione del libretto metrologico.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "In tema di guida in stato di ebbrezza, il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, commi 6, 7 e 8, (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada) si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite (Cass. 4, 23526/08, B.).

Nel caso di specie poi, l'attendibilità degli esiti dell'esame sono stati confermati dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali hanno attestato che il D.M., al momento del controllo manifestava pesantezza di movimenti, linguaggio sconnesso e che il suo alito emanava un forte odore vinoso.

Tali circostanze, se da un lato avvalorano la correttezza e logicità della decisione del giudice di merito, dall'altro escludono la fondatezza della censura di mancata assunzione di una prova decisiva, tenuto peraltro conto che la stessa difesa, all'atto della presentazione delle richieste istruttorie del 20/2/07, non aveva avanzato alcuna istanza di controllo di funzionalità dell'etilometro, formulando la richiesta solo in sede di conclusioni all'udienza del 5/3/07.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.