Pubblicato il 10-06-2013

Luogo di esecuzione dei lavori di pubblica utilità: provincia di residenza dellinteressato.

Questa recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione penale, esprimendosi sul tema del luogo in cui debbano svolgersi i lavori di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva della pena comminata per le contravvenzioni di guida in stato d’ebbrezza ovvero in stato di alterazione per effetto di sostanze psicotrope, ribadisce che esso deve essere individuato utilizzando, quale criterio di individuazione, la provincia di residenza dell’interessato.

Per quanto sopra, nei casi in cui il luogo di residenza dell’interessato non coincida con il luogo di commissione del reato, dovrà aversi riguardo, al fine della scelta da operare, non agli Enti convenzionati per i lavori di pubblica utilità di cui al Tribunale competente per il procedimento penale instauratosi, bensì agli Enti convenzionati di cui al Tribunale di residenza dell’interessato medesimo.

   

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-03-2013) 06-05-2013, n. 19404

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -

Dott. BLAIOTTA Rocco Marc - rel. Consigliere -

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere -

Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.P. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 323/2011 TRIBUNALE di CHIETI, del 29/09/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alle modalità di esenzione della sanzione sostitutiva.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

1. Il Tribunale di Chieti ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B e comma 2 bis, ed ha sostituito la pena 20 giorni di arresto e 600 Euro di ammenda con 23 giorni di lavoro di pubblica utilità.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo motivo si lamenta che erroneamente la durata della sanzione sostitutiva è stata determinata in 23 giorni, dovendo essere rapportata alla durata della pena detentiva.

2.2 Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente, in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 3, il luogo di esecuzione della detta sanzione è stato individuato nella provincia di (OMISSIS) e non in quella di residenza.

3. Il primo motivo è parzialmente fondato. La legge in esame, contrariamente a quanto dedotto, prevede che la ridetta sanzione sia ragguagliata non solo alla pena detentiva ma anche a quella pecuniaria. Per tale ultima sanzione il criterio di ragguaglio è di un giorno di lavoro ogni 250 Euro di ammenda. Dunque, nel caso di specie, essendo stata irrogata la sanzione di 600 Euro di ammenda, la durata del lavoro di pubblica utilità è di 22 giorni. In tal senso va corretta la statuizione del giudice di merito. Può provvedere al riguardo questa Corte, posto che non è implicata alcuna valutazione discrezionale.

3.1 Pure fondato è il secondo motivo, posto che effettivamente la normativa evocata dal ricorrente prevede che la sanzione di cui si discute trovi esecuzione nella provincia di residenza che nella specie è quella dell'(OMISSIS). La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio sotto tale riguardo, dovendo il giudice di merito ridefinire le modalità di esecuzione della sanzione.

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che determina in giorni 22.

Annulla la medesima sentenza sul punto concernente le modalità di esecuzione della detta sanzione sostitutiva, con rinvio al Tribunale di Chieti.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013

 

A cura del Dott. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

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