Pubblicato il 31-12-2010

Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Spinta a mano di un ciclomotore da parte di soggetto in stato di ebbrezza - Insussistenza del reato - Non integra la condotta di "guida" di un ciclomotore, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., l'attività di spostamento del mezzo a motore che avvenga per spinta manuale e non con l'impiego della potenzialità motrice del veicolo, cioè a dire con l'utilizzo del motore.

Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 45898 del 31/12/2010

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di (OMISSIS), con sentenza in data 21 gennaio 2010, ex art. 425 c.p.p., dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di P. G. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza del ciclomotore Tg. (OMISSIS) in addebito.

Osservava il Collegio che in data 12.4.2008 si era verificata la collisione tra due ciclomotori, che marciavano in direzione opposta; che i conducenti erano stati identificati in S. S. e nel minorenne P. G.; che P., già nell'immediatezza del fatto, aveva dichiarato di aver spinto il proprio ciclomotore a mano, perchè non funzionante; e che P. risultava avere un tasso alcolico di 1,24 g/l, evenienza che aveva determinato la contestazione del reato ex art. 186 C.d.S., comma 2. Il Collegio assumeva che non vi fosse prova che l'imputato stesse "circolando" con il ciclomotore, dovendo ritenersi che la circolazione in stato di ebbrezza vietata sia quella che avviene alla guida del mezzo, per velocità e manovrabilità dello stesso; atteso che non risultava possibile accertare se il giovane stesse effettivamente guidando il motorino, nel senso sopra evidenziato, il GIP dichiarava il non luogo a procedere.

Ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale di (OMISSIS), deducendo l'erronea applicazione dell'art. 186 C.d.S., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b); osserva il ricorrente che il ciclomotore, anche se spinto a mano, conserva la natura di veicolo e, come tale, rimane soggetto alle norme del C.d.S.. Conseguentemente, atteso che al momento del fatto P., in stato di ebbrezza alcolica, stava conducendo un veicolo - nei termini ora chiariti - si ha che l'azione ricade sotto il divieto dell'art. 186 C.d.S., norma erroneamente disapplicata nel caso di specie.

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Riferisce il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di (OMISSIS), nella impugnata sentenza, secondo un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede, che non vi è prova che l'imputato fosse a bordo del ciclomotore e che stesse guidando il mezzo, mentre versava in stato di ebbrezza alcolica. Il Collegio, ritenendo che la condotta rilevante ai sensi dell'art. 186 C.d.S. sia quella che avviene alla guida del mezzo, "per velocità e manovrabilità dello stesso", ha quindi pronunciato sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.. Parte ricorrente osserva che la giurisprudenza del supremo Collegio ha affermato che i motocicli, benchè condotti a mano, non perdono la loro caratteristica di veicoli e come tali rimangono soggetti alle norme del C.d.S..

La regiudicanda impone, pertanto, di soffermarsi sul tema di diritto relativo alla nozione di "guida" richiamata nel precetto della norma di cui all'art. 186 C.d.S. In particolare, non viene in discussione il tema della applicabilità delle norme del C.d.S. al caso che ne occupa ma piuttosto quello più specifico della sussumibilità dell'attività di spinta a mano di un ciclomotore non funzionante nella regolazione dell'art. 186 C.d.S..

Non sfugge che secondo un orientamento espresso dalla Suprema Corte è necessario avere conseguito la patente di guida per far circolare su strada un motoveicolo mediante spinta a braccio, in quanto le norme sulla circolazione stradale non presuppongono che il veicolo abbia il motore in efficienza (Cass. Sez. 4, n. 867 del 29.10.1984, rv. 167584); e che la Suprema Corte, con specifico riguardo alla fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., ha affermato che è configurabile la contravvenzione de qua anche nel caso in cui l'agente, in stato di ebbrezza, conduca a mano il ciclomotore per la pubblica via, in quanto la guida di un motoveicolo non postula che il conducente lo inforchi ovvero vi si ponga a cavalcioni (Cass. Sez. 4, sentenza n. 18794 del 9.1.2003, rv. 224880).

Nel procedere all'ermeneusi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ove è stabilito: "E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche" giova, primieramente, soffermarsi sulle nozioni di traffico e circolazione stradale da un lato e di guida dei veicoli dall'altro. La circolazione veicolare costituisce un fenomeno disciplinato dal C.d.S. e del relativo regolamentato di esecuzione. Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 5 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade "le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade". Gli artt. 6 e 7 C.d.S. stabiliscono poi che possono essere disposte limitazioni alla circolazione per determinate categorie di utenti o di veicoli. Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 6 e ss. recante Reg. esec. att. nuovo C.d.S., dettano disposizioni generali sulla circolazione, con riguardo alle possibili limitazioni, alle modalità di autorizzazione alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali ed altro.

Può, pertanto, affermarsi che la circolazione stradale, alla luce delle richiamate disposizioni normative, consiste nel movimento dei veicoli nelle strade e ricomprende il traffico, inteso in via generale come il fenomeno del transito di veicoli e persone nelle strade.

Mette conto, altresì, considerare che l'art. 46 C.d.S. stabilisce che ai fini delle norme del medesimo codice si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. L'art. 47 procede alla classificazione dei veicoli elencando: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; e) velocipedi; d) slitte; c) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; o macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. Ai fini di interesse, si segnala poi: che l'art. 48 C.d.S. definisce le caratteristiche dei veicoli a braccia, che sono spinti o trainati dall'uomo a piedi, ovvero azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente; al riguardo, l'art. 197 reg. C.d.S. specifica che l'azionamento dei veicoli braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi; che l'art. 52 C.d.S. definisce i ciclomotori come "veicoli a motore a due o tre ruote" con determinate caratteristiche; che l'art. 53 definisce i motoveicoli; che l'art. 54 C.d.S. definisce gli autoveicoli.

Il D.L.vo n. 285/1992 contiene poi norme di comportamento specificamente destinate agli utenti della strada, che riguardano la velocità del veicolo (artt. 141 e 142), la posizione dei veicoli sulla carreggiata, dedicando specifiche disposizioni ai veicoli sprovvisti di motore, che devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (art. 143, commi 1 e 2), il diritto di precedenza (art. 145) ed altro. Deve pure considerarsi che il C.d.S. disciplina dettagliatamente la "guida" dei veicoli e la relativa abilitazione; si richiamano, tra gli altri, l'art. 115 C.d.S., che distingue la guida dei veicoli dalla conduzione di animali e richiede specifici requisiti psichici e fisici, come specificati dal successivo articolo 119, per dette attività; l'art. 116 C.d.S. ove si prevede che non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli "senza avere conseguito la patente di guida"; e l'art. 121 C.d.S., che stabilisce che l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle relative cognizioni.

Preme a questo punto della trattazione pure considerare che il C.d.S. contiene disposizioni che specificamente distinguono la nozione di "guida" da quella di "circolazione". Si richiamano, al riguardo le norme che, in tema di comportamento da tenere nella circolazione, disciplinano l'ingombro della carreggiata. L'art. 161 C.d.S. stabilisce che in caso di avaria il "conducente" - e non il guidatore - deve rimuovere l'ingombro e "spingere il veicolo fuori della carreggiata" e se ciò non è possibile collocarlo sul margine destro e parallelamente all'asse di essa.

Come si vede, l'azione di "spinta" effettuata dal conducente, per lo stesso legislatore, è ontologicamente diversa da quella di "guida" in senso proprio, svolta dal guidatore. Tanto è vero che l'azione di spostamento di un mezzo dalla carreggiata, nel caso in cui l'agente non azioni il motore, viene qualificata dal C.d.S. con il termine "spinta" e non con il termine "guida".

Le considerazioni sin qui svolte conducono allora al seguente approdo: la "guida" dei veicoli si qualifica come attività umana, per l'esercizio della quale è richiesta una specifica abilitazione e che soggiace a minuta regolazione. Essa si distingue ontologicamente dalla circolazione stradale, che, come sopra evidenziato, consiste nel movimento dei veicoli nelle strade e ricomprende il traffico, inteso in via generale, come il fenomeno del transito di veicoli e persone nelle strade.

La "guida" cioè, consiste nell'esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente sicchè il soggetto che guida sia in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti che determinano il moto e la stasi e di contenere l'utilizzo di tali strumenti entro le regole specifiche che disciplinano e limitano la circolazione e le regole generali di prudenza, perizia e diligenza. Con specifico riguardo al tema che oggi interessa, deve considerarsi che è rispetto a questo complesso e inscindibile compendio di strumenti di moto e di regole per il moto che è vietata e punita l'ebbrezza alcolica, come condizione ablativa della adeguatezza e dunque della licenza della guida-conduzione.

Alla luce della effettuata ricostruzione di ordine logico-sistematico, circa le nozioni di "guida" e "circolazione" è dato soffermarsi sull'orientamento giurisprudenziale espresso recentemente dalla Suprema Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza. Si registrano, invero, statuizioni ove la Corte regolatrice offre indicazioni in ordine alla nozione di "guida" ex art. 186 C.d.S., che paiono in sintonia con le considerazioni ora svolte. Si fa riferimento alla sentenza n. 10979/2007, ove la Suprema Corte chiarisce che l'essere sorpresi, in stato di ebbrezza, nell'atto di dormire all'interno della propria autovettura non è fatto riconducibile alla fattispecie in esame, "che appare circoscritta al fatto "dinamico" della guida, costituito anche soltanto dal porsi alla guida, azionando i congegni idonei ad imprimere il movimento".

Nel caso, la Corte ha chiarito che ai fini della sussistenza del reato de quo occorre analizzare la condotta che ha preceduto l'accertamento della presenza dell'agente addormentato all'interno dell'autovettura. Si richiama, altresì, Cass. Sez. 7, n. 10476/2010, ove il Collegio ribadisce che ciò che rileva ai fini della configurabilità della contravvenzione ex art. 186 C.d.S. "è la deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico, idonea a creare pericolo o, comunque, ad intralciare il traffico"; e che "assume, pertanto, essenziale rilievo, quando il soggetto in stato di alterazione è sorpreso all'interno del veicolo ... l'accertamento che abbia in precedenza movimentato il mezzo, ponendosene alla "guida" in condizioni pregiudicate".

Orbene, le riferite indicazioni offerte dalla Corte regolatrice in ordine alla nozione di "guida", da intendersi come fatto dinamico, realizzato azionando i congegni idonei ad imprimere il movimento del veicolo, inducono a ritenere non pienamente appagante, rispetto alla evoluzione della giurisprudenza in materia, il riferito orientamento interpretativo in forza del quale il soggetto che, in stato di ebbrezza, spinge a mano sulla pubblica via un ciclomotore con il motore spento, risponde del reato di guida in stato di ebbrezza ex 186 C.d.S..

Ciò in quanto, nel caso in cui l'agente spinga a mano il motoveicolo, sfugge in termini la stessa riferita dimensione dinamica della nozione di guida, che presuppone l'utilizzo del mezzo secondo le proprie potenzialità tecniche e cinematiche. La guida dei mezzi a motore, cioè, necessariamente richiede che l'agente utilizzi il veicolo governando la spinta dinamica del motore ed azionando i congegni idonei ad imprimere il movimento: il proprium della guida consiste, infatti come sopra considerato, nell'esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente sicchè il soggetto che guida si in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti che determinano il moto e la stasi e di contenere l'utilizzo di tali strumenti entro le regole specifiche che disciplinano e limitano la circolazione e le regole generali di prudenza, perizia e diligenza.

Si ritiene, pertanto, che la nozione di "guida"ai sensi dell'art. 186 C.d.S., debba essere interpretata in senso dinamico.

Richiamate in particolare le considerazioni sopra svolte, argomentando sulla base del disposto di cui all'art. 161 C.d.S., circa l'ontologica diversità tra l'azione di "spinta" manuale del mezzo effettuata dal conducente e quella di "guida" in senso proprio del veicolo, svolta dal guidatore è dato procedere alla corretta ermeneuti della norma incriminatrice in esame e conclusivamente escludere che integri la condotta di "guida" di un veicolo, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., l'attività di spostamento del mezzo a motore che avvenga per spinta manuale e non con l'impiego della potenzialità motrice del veicolo, cioè a dire con l'utilizzo del motore.

L'azione di spinta a mano del ciclomotore in avaria, in area pubblica o quanto meno destinata ala pubblico - come realizzatasi nel caso di specie - integra, cioè un evento significativo rispetto alla generale nozione di circolazione, e quindi se del caso rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 C.d.S., ma il conducente del mezzo non pone in essere una condotta sussumibile nell'ambito applicativo della norma incriminatrice in esame.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

P.Q.M.

[La Corte] annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è (più) previsto dalla legge come reato.