Pubblicato il 14-12-2010

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE - Sentenza 22 settembre - 2 novembre 2010, n. 38570 - Sequestri ai fini confisca effettuati prima della legge 120/2010.

La confisca è amministrativa per il rinvio all'articolo 214 ter primo comma e non più penale ai sensi del 240 codice penale (con sequestro ex art. 321 cpp) - "Il venir meno della cautela penale non implica infatti la caducazione del sequestro amministrativo - qualità assunta dal sequestro preventivo a seguito della ricordata riforma normativa - con la conseguente applicabilità dell’art. 205 del codice della strada (opposizione innanzi all’autorità giudiziaria) cui il 5° comma del nuovo art. 224-ter espressamente rinvia. Poiché il ricordato art. 205 prevede per l’opposizione il termine di trenta giorni copia della presente sentenza dovrà essere notificata al ricorrente e da tale notifica decorrerà il termine anzidetto." La sentenza assume importanza in quanto, col richiamo all'art. 224-ter cds, parte della dottrina riteneva che, per le violazioni e sequestri effettuati prima del 13 agosto 2010, mancando una norma transitoria, si dovesse procedere alla restituzione di migliaia di veicolo sequestrati. La Cassazione precisa pertanto che, pur dovendosi applicare la procedura amministrativa come previsto dal nostro ordinamento anche per i sequestri penali effettuati prima della modifica ex legge 120/2010, i sequestri penali non decadono ma subiscono una sorta di "trasformazione" amministrativa conservando pertanto gli effetti ai fini della confisca.