Pubblicato il 12-12-2019

Linee guida in tema di revisione, ex art. 128 del Codice della Strada, della patente di guida scaduta da più di 3 anni.

 

Accertato che l’art. 128 del CdS non dispone, obbligatoriamente, la revisione della patente di guida nella fattispecie della patente scaduta da più di 3 anni, ma la decisione scaturisce dalla discrezionalità del funzionario incaricato della fase istruttoria del procedimento;

Il costante attuale indirizzo espresso dalla giustizia amministrativa, a parere della scrivente Direzione Generale Territoriale, supera le disposizioni impartite dalle circolari citate in premessa e, pertanto, si dispone di non applicare la revisione patente ai casi sotto indicati :

1- patenti scadute da oltre 3 anni;

2- patenti convertite da patenti UE o SEE, con validità illimitata o superiore a quanto previsto dal CdS.

 

Nei suddetti casi, le istanze (modello TT212) di duplicato patente per aggiornamento della validità saranno corredate da una autocertificazione dei motivi che hanno portato al ritardo del rinnovo e non sarà necessario produrre memorie del richiedente o testimonianze di terzi.

Nei casi di patenti sospese, per più di 3 anni, presso Prefettura / UMC, i richiedenti dovranno produrre unicamente un certificato di idoneità rilasciato da una Commissione Medica Locale o da Rete Ferroviaria Italiana.

Si continuerà ad adottare la revisione patente nei casi relativi a :

1 - conversione di patenti extra UE, in presenza di richiedenti residenti in Italia da oltre 4 anni;

2 – patenti superiori scadute da oltre 3 anni, tenuto conto del fatto che trattasi di utenti professionali.

L’applicazione delle presenti linee guida, in vigore dall’1/1/2020, consentirà la riduzione del contenzioso, in termini di ricorsi gerarchici e giurisdizionali, ed un connesso risparmio in termini di risorse umane impiegate, al fine di garantire una maggiore efficacia ed equità dell’azione amministrativa.

In allegato le linee guida del 12/12/2019.

 

 

A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore