Rinnovo validità patente - Circolare - 16/10/2013 - Prot. n. 25556 - Prime istruzioni
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, recante “Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente” – prime istruzioni.
Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi  informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Prot. n. 25556 del 16.10.2013
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente" - prime istruzioni.
In data 2 ottobre u.s., è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 231 - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente", di seguito definito DM.
Tale decreto, emanato ai sensi dell'articolo 21, co. 2, della legge n. 120 del 2010, appresta disciplina di primo livello alle disposizioni di cui all'articolo 126, comma 8, del codice della strada (in origine comma 5, come modificato dal comma 1, del citato articolo 21).
In particolare il nuovo procedimento di rinnovo  di patente, con modalità telematica ed emissione di duplicato della stessa,  prevede che: 
a) i soggetti certificatori (siano essi medici monocratici o  collegiali, appartenenti o meno a strutture, amministrazioni o corpi) -  contestualmente alla conclusione della visita utile alla conferma di validità  della patente di guida – trasmettono telematicamente all'UCO del CED di questa  Direzione Generale, una comunicazione dei contenuti del certificato medico,  della quale il DM indica i contenuti minimi: in particolare, si segnala che  eventuali prescrizioni relative al conducente o ad adattamenti al veicolo  dovranno essere indicate con gli appositi codici unionali, di cui all’allegato I  del decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modifiche, o nazionali  (cfr. art. 1);
b) unitamente alla comunicazione, trasmettono - con la stessa  modalità telematica - la foto e la firma del titolare della patente (cfr. art.  2); 
c) qualora l'acquisizione di quanto sub lettere a) e b) sia andata a  buon fine, il sistema informatico del CED elabora una ricevuta sulla quale sono  riportati, tra l'altro, le eventuali prescrizioni relative al conducente o alle  modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente posseduta (cfr.  art. 3);
d) il soggetto certificatore stampa la ricevuta su carta semplice e  la consegna immediatamente all'interessato: essa è valida ai fini della  circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida rinnovato  nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
Il sistema informatico del CED, una volta ottenuta la comunicazione dei contenuti del certificato medico, procede alla stampa del duplicato di patente, rinnovato nella validità, ed alla successiva spedizione postale dello stesso, presso l'indirizzo che il titolare avrà comunicato in sede di visita medica quale luogo di recapito. Sono previsti diversi tentativi di recapito, con relativi avvisi, ed un avviso di giacenza del plico presso l'UMC territorialmente competente. Pertanto il conducente è in condizioni di entrare in possesso del duplicato della patente di guida entro il termine di validità della ricevuta.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il DM in commento - pur recando all'articolo 6 un termine di decorrenza per l'applicazione delle proprie disposizioni - tuttavia necessita di un decreto ministeriale, da adottarsi d'intesa con il Ministero della salute (cfr. art. 4) per la disciplina delle procedure necessarie affinché il procedimento su esposto possa essere concretamente applicato. Tale decreto ministeriale è in corso di definizione.
È quindi evidente che, fino a che non saranno dettate le disposizioni operative, ad opera del decreto di secondo livello, non sarà possibile dare concreta attuazione alle disposizioni del DM di cui all'oggetto.
Nelle more, si procederà con le modalità di conferma di validità attualmente in uso, così come del resto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 120 del 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio  Vitelli
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore
