Pubblicato il 07-02-2014

Per la contestazione dell'aggravante dell'incidente necessario il pericolo alla collettività.

Con questa pronuncia la Suprema Corte torna sull’annosa, e spesso dibattuta questione, del concetto di “incidente” rilevante ai fini della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 186 co.2-bis C.d.S., definendo, in modo piuttosto tranchant le tre condizioni/presupposti che ne legittimano l’integrazione.

Secondo i Giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione le tre condizioni/presupposti sono le seguenti:

a)      un coefficiente causale della condotta del conducente nel sinistro (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209);

b)      l'interruzione del normale svolgimento della circolazione stradale con pericolo alla collettività (Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 Marziano, Rv. 253921);

c)       indifferenza rispetto alla sussistenza di danni derivati alle persone e/o alle cose.

A parere di Chi scrive la precisazione riguardo al punto b) sembra di primaria importanza nell’ottica di contestare la sussistenza dell’aggravante de qua in tutti quei casi in cui il sinistro si verifichi in circostanze di circolazione in assenza di condizioni di traffico/luogo tali da presumersi un pericolo alla collettività.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-12-2013) 14-01-2014, n. 1208

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E.L. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3274/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 13/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Tonani Pasquale.

Svolgimento del processo

 

1. Il 13/03/2013 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari del 28/05/2012, con la quale C.E.L. era stato dichiarato responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, perchè guidava, provocando un sinistro stradale, il veicolo Piaggio in stato di ebbrezza conseguente all'ingestione di sostanze alcoliche con un tasso pari a 1,78 g/l alla prima prova e 1,70 g/l alla seconda prova (commesso l'(OMISSIS)), con condanna alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e previa diminuzione per il rito.

2. La Corte di Appello ha ritenuto infondata l'impugnazione, basata sull'inutilizzabilità del verbale di accertamento urgente ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 3 per la mancata nomina del difensore di ufficio e sull'insussistenza dell'aggravante del provocato incidente stradale, rilevando che i verbalizzanti avevano rispettato l'obbligo di avvisare l'appellante della facoltà di farsi assistere da un difensore e ritenendo che l'evento occorso, consistente nella perdita di controllo del motociclo con caduta a terra, rientrasse nella nozione di sinistro stradale ai fini della contestata aggravante.

3. Ricorre per cassazione C.E.L. sulla base dei seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 350 c.p.p.art. 354 c.p.p., comma 3, artt. 356 e 185 cod. proc. pen. in quanto nel verbale redatto ai sensidell'art. 354 c.p.p., comma 3, non si forniscono alla persona informazioni utili alla garanzia dei propri diritti difensivi, posto che in esso non si fa cenno all'invito alla persona indagata a nominare un difensore;

tale verbale era, dunque, inutilizzabile ai fini della decisione, visto che tale inutilizzabilità era stata anche nel corso del procedimento di primo grado dedotta dalla difesa;

B) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis in quanto, come emerge dalla comunicazione di notizia di reato del (OMISSIS), nessuna circolazione stradale era in corso e il motociclo ancora non si era immesso in strada, ma stava semplicemente abbandonando una zona di parcheggio privata; la Corte di Appello non avrebbe argomentato in merito alle modalità specifiche del sinistro nel caso di specie nè in merito ai profili di colpa concretamente ascrivibili al soggetto agente.

Motivi della decisione

 

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico muova dalla ritenuta emersione di una notizia di reato, esso si concreta in un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, da ricondursi alla tipologia richiamata dall'art. 354 c.p.p., comma 3; di conseguenza, in ragione del disposto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la polizia giudiziaria, nel compimento dell'atto, avverte la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza che sia necessario procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, nominato, non sia comparso, per procedere nell'accertamento. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che la violazione del disposto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dia luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta e richiama l'art. 182 c.p.p., comma 2 per affermare che tale nullità deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo. La nullità in parola può essere anche rilevata d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 182 cod. proc. pen., ma ciò non è possibile quando la parte sia decaduta dalla possibilità di proporre la relativa eccezione e comunque quando la nullità si sia sanata. Nel caso in esame, peraltro, a prescindere dalla sanatoria e dalla preclusione derivanti dal fatto che dai verbali di udienza del giudizio di primo grado non risulta che il difensore abbia eccepito la nullità e dal fatto che nell'atto di appello non risulta proposto specifico motivo con riguardo all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (Sez. 4, n. 31358 del 4/07/2013, Rotani, Rv.256213), il verbale di accertamento urgente redatto ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 3, dalla Polizia Giudiziaria di Santa Margherita ligure indica: "si avvisava il conducente che aveva la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia", così come correttamente riportato nel provvedimento impugnato.

2. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, manifestamente infondato. Con riguardo alla dinamica del sinistro il ricorrente ha censurato le modalità riportate nel provvedimento impugnato, deducendo che dalla comunicazione di notizia di reato del (OMISSIS) risultava che il ciclomotore non si fosse ancora immesso in strada. Ma nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia Giudiziaria si legge "provenendo dal parcheggio sito nella (OMISSIS), si immetteva in via Garibaldi e perdeva immediatamente il controllo del veicolo, cadendo a terra. Sul motociclo, in qualità di passeggero, era presente la signora ...". La pronuncia impugnata ha, dunque, correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, che presuppone un coefficiente causale della condotta del conducente nel sinistro (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209), l'interruzione del normale svolgimento della circolazione stradale con pericolo alla collettività (Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 Marziano, Rv. 253921), congruamente ritenuto nel caso concreto correlabile alla perdita di controllo del veicolo dopo l'immissione nella pubblica via in presenza di un trasportato, mentre non richiede che siano derivati danni alle persone nè danni alle cose (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Piatto, Rv. 253734). Quanto alla censura per omessa motivazione risulta che, contrariamente a quanto dedotto ne. ricorso, la Corte territoriale abbia espressamente motivato sul punto (pag.2 punto n. 2).

3. Segue la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza 13/06/2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non susSIStono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" alla declaratoria di inammissibilità segue, a normadell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014

 

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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