Intestatario carta circolazione e intestazione temporanea veicoli - Circolare del 31/10/2014
Circolare - 31/10/2014 - Prot. n. 7812 - Intestatario carta circolazione e  intestazione temporanea veicoli
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di  variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta  di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-bis,  del C.d.S., e art. 247-bis Regolamento di esecuzione (D.P.R. n.  495/1992).
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle  Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n.  300/A/7812/14/106/16
Roma, 31 ottobre 2014
OGGETTO: Nuove disposizioni  in materia di variazione della denominazione o delle generalità  dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di  veicoli. Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., e art. 247-bis Regolamento di  esecuzione (D.P.R. n. 495/1992).
Con l'emanazione delle circolari n.  15513 e 23743, datate 10.07.2014 e 27.10.2014, del Ministero delle  Infrastrutture e Trasporti, saranno completamente operative, a decorrere dal 3  novembre 2014, le disposizioni dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della  Strada e dell'art. 247-bis del Regolamento di esecuzione, introdotti,  rispettivamente, dall'art. 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010,  n. 120, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198.
Si è in  sostanza previsto un obbligo di comunicazione agli Uffici provinciali della  motorizzazione civile finalizzato all'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei  veicoli e dei documenti di circolazione in caso di atti, diversi da quelli  previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 C.d.S. (trasferimenti di proprietà,  costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni  concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino  la disponibilità dei veicoli, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di  soggetti diversi dagli intestatari stessi.
Gli esatti ambiti di applicazione,  oggettivo e soggettivo, le relative eccezioni, le procedure e gli adempimenti  per tutti i soggetti a vario titolo interessati dalla complessa disciplina sono  ampiamente definiti nelle predette circolari.
Nelle more dell'emanazione di  una direttiva esplicativa sulle tematiche maggiormente legate all'attività di  controllo e sanzionatoria, si ritiene necessario fornire le prime indicazioni ed  evidenziare gli aspetti di maggiore interesse operativo, allo scopo di  uniformare l'attività di controllo, anche alla luce delle osservazioni e dei  quesiti nel frattempo pervenuti, dopo la pubblicazione delle circolari del  Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Ciò premesso, si richiama  innanzitutto l'attenzione sulle disposizioni riguardanti il comodato, allo scopo  di circoscriverne il campo di applicazione ai casi espressamente richiamati  dalle predette circolari. L'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è  imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda  l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e  continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.
Per quanto riguarda il  comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nel caso di  concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque  subordinato ai suddetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso  personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta  giorni.
Si evidenzia, a tal riguardo, che nessuna norma impedisce l'utilizzo  di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso  dall'intestatario della carta di circolazione.
Le norme in esame non sono  retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali  discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere,  anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014 [1].
Appare  evidente, inoltre, che eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo  decorsi trenta giorni dal 3.11.2014 e quindi a partire dal 4.12.2014, in  relazione alla circostanza che la norma consente all'utilizzatore di provvedere  alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall'atto o fatto da cui  deriva l'utilizzo stesso.
La violazione dell'art. 94, comma 4-bis, del  C.d.S., può essere contestata solo all'avente causa (es. al comodatario nel caso  del comodato) e non automaticamente al conducente se le due figure non  coincidono, né al conducente può essere contestata la violazione dell'art. 94,  comma 4, del C.d.S.
Oggetto di sanzione è l'omessa comunicazione da parte  dell'avente causa all'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti  Terrestri, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di  mancanza a bordo della documentazione attestante tale  comunicazione.
Obbligato in solido, per tutte le violazioni al Cd.S. punibili  con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del  veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'art. 196, comma 1, del  C.d.S..
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di  voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia  Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla
[1] In altri  termini, la comunicazione è obbligatoria per tutti gli atti posti in essere dal  3.11.2014 mentre è facoltativa per gli atti posti in essere tra il 7.12.2012  (data di applicabilità per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 247-bis del  Regolamento di esecuzione) e il 2.11.2014.
 
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore
