Pubblicato il 31-12-2010

Circolazione stradale - Artt. 129, 186, e 222 del Codice della Strada - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in relazione al c.d. patteggiamento - Con la sentenza di patteggiamento, deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada, e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto.

Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 45864 del 31/12/2010

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore generale di (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" di cui in epigrafe pronunciata nei confronti di A.S. relativamente al reato di cui all'articolo 186 del codice della strada.

Lamenta che il giudice avrebbe omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è fondato.

Infatti, come è noto, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.. Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto.

In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (di recente, Sezione 4^, 17 febbraio 2009, Proc. gen. App. T. in proc. N.).

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di (OMISSIS).