Pubblicato il 17-04-2014

Patteggiamento? Le sanzioni amministrative accessorie rimangono applicabili.

Si ritiene utile riportare il pronunciamento seguente della Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione il quale dirime, come da giurisprudenza consolidata, per l'ennesima volta la questione in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in caso di emissione di sentenza a pena patteggiata per le contravvenzioni di guida sotto alterazione per effetto sostanze alcoliche e/o psicotrope.

I Giudici di legittimità precisano che nel caso di accertamento di guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l di conducente che provochi un incidente stradale la patente di guida è sempre revocata, né è possibile per il Giudice di merito disporre la sospensione della stessa patente di guida al posto della revoca.

Appare di primaria importanza la valutazione di questa affermazione allorché la Corte statuisce ulteriormente che la lettera della disposizione di cui all'art. 445 c.p.p. co. 1 prevede che, in caso di patteggiamento, non è prevista la sola applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p., né può essere altrimenti interpretata.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 30-01-2014) 27-03-2014, n. 14532

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;

nei confronti di:

F.S., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 105/2012 pronunciata dal Tribunale di Fermo il 13/11/2012;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE Salvatore;

udite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, con la statuizione della revoca della patente.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di F. S. per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies (commesso il (OMISSIS)), dolendosi che il Giudice ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca della medesima, che pure deriva dalla consumazione del reato in questione per aver l'imputato provocato un incidente stradale; conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.

2. Il ricorso deve essere accolto, come del resto sostenuto anche dal PG presso questa Corte in sede di requisitoria scritta.

Per assunto non controverso, infatti, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p..

Nel caso che occupa, l'imputazione fa riferimento alla guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e alla circostanza dell'aver causato l'imputato un incidente stradale.

Secondo la previsione dell'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui del medesimo art. 186 C.d.S., comma 2 e all'art. 186 bis, comma 3, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo del comma 2, lett. c) del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo 2^, sezione 2^, del titolo 6^ ed è fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 222.

La sentenza ha quindi erroneamente disposto la sospensione della patente di guida ed omesso di disporre la revoca della stessa.

3. Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente, statuizione che deve essere eliminata; e va applicata, in luogo di essa, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Applicazione alla quale può provvedere direttamente questa Corte, non involgendo l'esercizio di poteri discrezionali.

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa revoca della patente di guida; revoca che dispone, in luogo della sospensione della patente di guida.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2014

 

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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