Pubblicato il 03-10-2013

Sulla responsabilità solidale per infrazione alle norme in tema di circolazione stradale.

La sentenza in esame offre spunti di riflessione interessanti sul tema della responsabilità solidale per violazioni delle norme sulla circolazione stradale punibili con sanzione amministrativa pecuniaria.

Il proprietario del veicolo, il cui conducente si renda responsabile di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, si libera dalla responsabilità solidale derivante direttamente dall’art. 196 C.d.S. se e solo se: in primis, in via principale, dimostra la carenza dei requisiti essenziali di legittimità del verbale di accertamento, facendo venir meno, in caso di accoglimento dell’opposizione, il presupposto che autorizza l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per sé come per il conducente; in secundis, in via subordinata, dimostra che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la propria volontà, tramite adeguata e completa allegazione probatoria.

Si ribadisce – com’è prassi consolidata in giurisprudenza così come nei nostri interventi – che la responsabilità di cui trattasi nella fattispecie de qua è la responsabilità amministrativa derivante dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria, responsabilità che nulla ha a che vedere con la responsabilità civile e penale, ugualmente ipotizzabile in caso di infrazioni al Codice della Strada, la quale risponde a norme e criteri di accertamento del tutto diversi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dall'avv. De Notariis Giovanni ed elett.te dom.to presso Palmiero Clementino in Roma, Via Albalonga n. 7.

- ricorrente -

contro

PREFETTO DI CAMPOBASSO; COMUNE DI CAMPOLIETO;

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 280/04 depositata il 13 settembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 17 marzo 2008 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, con le quali si chiede accogliersi il ricorso.

Svolgimento del processo

Che il sig. I.M. propose opposizione a ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Campobasso aveva applicato nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 121.000 per violazione del codice della strada (divieto di sosta) accertata dalla Polizia Municipale di Campolieto;

che l'adito Tribunale di Campobasso, instaurato il contraddittorio con il Prefetto ed il Comune di Campolieto, con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto l'opposizione osservando, in relazione alle censure dell'opponente, che: a) l'indicazione, nel verbale di accertamento, di un soggetto diverso da quello che effettivamente aveva accertato l'illecito, rilevava al più come errore di fatto non incidente sul diritto di difesa; b) l'inesatta indicazione dell'ora dell'infrazione era ininfluente, sia per mancanza di prova che l'opponente si trovasse altrove, sia perchè la sua autovettura collocata in divieto di sosta ben poteva essere stata usata da altri;

c) l'eccezione di incompetenza del sindaco a disporre il divieto di sosta era inammissibile in quanto non dedotta nel precedente ricorso amministrativo al Prefetto; d) l'assenza di segnaletica visibile e idonea era smentita dagli atti; che il sig. I. ricorre per cassazione per quattro motivi, cui gli intimati non resistono.

Motivi della decisione

Che con il primo motivo di ricorso si censura l'affermazione della sentenza impugnata sopra riferita sub a), sostenendosi che il verbale era carente dei requisiti essenziali di legittimità in quanto redatto da un agente che non prestava servizio presso il Comune di Campolieto alla sua data;

che il motivo è manifestamente inammissibile, perchè si basa su un presupposto di fatto - il non prestare l'agente accertatore, all'epoca, servizio presso il Comune - che non risulta dalla sentenza e non può essere accertato in sede di legittimità se non previa deduzione del vizio di omessa pronunzia nelle prescritte forme ex artt. 112 e 360 c.p.c., n. 4 (Cass. 6361/2007);

che con il secondo motivo di ricorso si censura l'affermazione della sentenza impugnata sopra riferita sub b), sostenendosi che non grava sull'opponente la prova che il veicolo non sia stato usato da altre persone, e censurandosi la mancata ammissione di prove orali della presenza a Campobasso dell'opponente, con la sua autovettura, all'ora dell'accertamento; che tale motivo è manifestamente inammissibile quanto al primo profilo, vertente, in definitiva, su una circostanza - la materiale commissione dell'illecito da parte di persona diversa dal proprietario del veicolo - del tutto ininfluente in presenza della previsione della responsabilità solidale del proprietario, ai sensi dell'art. 196 C.d.S., ove non sia dedotta (come nella specie) la circolazione del veicolo contro la sua volontà; e manifestamente infondato quanto al secondo profilo, essendo a sua volta inammissibile, in quanto contrastante con le risultanze di atto pubblico (il verbale) non fatto oggetto di querela di falso, la prova testimoniale della presenza altrove dell'autovettura;

che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione sub c) della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, atteso che, per il combinato disposto dell'art. 6 C.d.S., comma 4, lett. d), e art. 7, comma 3, secondo periodo, nei tratti urbani delle strade appartenenti ad enti diversi dal comune spetta, tuttavia, a quest'ultimo l'adozione di provvedimenti impeditivi o limitativi della sosta;

che manifestamente inammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso, relativo all'affermazione sub d) della sentenza impugnata, fatta oggetto di pure e semplici censure di merito;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2008

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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