Pubblicato il 21-10-2013

Sul sequestro dell'autovettura di persona in stato d'ebbrezza e in sosta su un'area di pubblico transito.

La misura cautelare reale del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. può avere ad oggetto l’autovettura di colui che venga sorpreso in stato d’ebbrezza mentre si trova in sosta su un’area di pubblico transito.

In sede di giudizio cautelare il giudice dovrà aver cura di accertare che il guidatore, seppur non in movimento, fosse in procinto di partire con la propria autovettura. Indici sintomatici di tale intenzione potranno ravvisarsi, a mero titolo esemplificativo: nel presentarsi il veicolo con il motore già acceso, nell’essere le luci anabbaglianti accese, nel trovarsi il guidatore al posto di guida con le mani sul volante e la cintura di sicurezza allacciata, nella pubblicità dell’area di sosta.

La ratio della decisione ivi pubblicata va ravvisata nella necessità di prevenire rischi per la sicurezza nella circolazione stradale, rischi che potrebbero conseguire dalla circolazione del veicolo.

Il periculum in mora del caso di specie, accanto al fumus delicti integrato dall’astratta configurabilità del fatto contestato nell’ambito di una determinata fattispecie di reato (id est la guida sotto l’influenza dell’alcool ex art. 186 C.d.S.), è conseguenza dell’accezione lata che la Suprema Corte accoglie di circolazione.

Nel concetto di circolazione vengono, dunque, fatte rientrare non solo le fasi dinamiche del mezzo in movimento ma anche le fasi di sosta, ugualmente inerenti ad una definizione di “guida” così ampiamente intesa. 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente

 

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

 

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

 

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

 

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

Sul ricorso proposto da:

 

1) R.C. n. il (OMISSIS);

 

avverso l'ordinanza n. 34/2010 TRIB. LIBERTA' di BOLZANO, del 28/07/2010;

 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giacomo Foti;

 

Lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

- 1 - Con ordinanza del 28 luglio 2010, il Tribunale del riesame di Bolzano ha confermato il provvedimento, emesso il 14 luglio 2010, con il quale il locale GIP ha disposto il sequestro preventivo dell'autovettura "Porsche Cayman", di proprietà di R. C., all'interno della quale lo stesso era stato sorpreso, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Al momento de controllo, l'autovettura era in moto e con le luci anabbaglianti accese ed il R., seduto al posto di guida, con accanto un passeggero, aveva le mani sul volante e la cintura di sicurezza allacciata, in procinto di partire con la macchina. Secondo il tribunale, il fatto doveva ritenersi riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, in relazione alla quale il sequestro preventivo del veicolo doveva ritenersi legittimamente disposto, essendo lo stesso oggetto di confisca obbligatoria, medesimo art. 186, ex comma 7.

 

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione R. C., per mezzo del difensore, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 321, 324 e 325 c.p.p., e art. 186 C.d.S.. Sostiene, in particolare, il ricorrente, che la fattispecie ipotizzata non sarebbe riscontrabile, nel caso di specie, poiché l'indagato non è stato trovato mentre guidava l'auto in sequestro ma solo seduto al posto di guida. Non essendovi prova che egli avesse messo in movimento il mezzo, il reato sarebbe insussistente.

 

- 2 - Il ricorso è infondato.

 

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di legittimità del provvedimento di una misura cautelare reale non comporta l'esame della fondatezza dell'accusa, bensì solo la verifica della sussistenza dell'astratta configurabilità del fatto contestato nell'ambito di una determinata fattispecie di reato.

 

Alla stregua di tali principi, il giudice del riesame ha legittimamente ritenuto che la condotta dell'indagato fosse idonea ad integrare la fattispecie contravvenzionale ipotizzata posto che, il porsi alla guida di un'auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, nell'atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata.

 

La circostanza secondo cui, al momento del controllo, l'auto non si era ancora mossa, non si presenta, allo stato, significativa nei termini ritenuti dal ricorrente, posto che il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione. E dunque, la sosta di un'auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie allo stato ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa, l'atteggiamento del soggetto, come sopra descritto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all'intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire.

 

Intento non portato a compimento solo per l'intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l'auto perché consapevoli delle alterate condizioni dell'indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo.

 

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

A cura dell’Avv. Pietro Carlo Ferrario e del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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