Pubblicato il 29-01-2016

INASPRITE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE SULLA GUIDA SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE

Il provvedimento assunto oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, in attuazione della legge delega n. 67 del 2014, depenalizza alcuni fattispecie di reato. Stabilisce che alcuni fatti, attualmente puniti con una sanzione penale e la cui irrogazione è, dunque, del giudice, saranno puniti in futuro con una sanzione amministrativa, irrogata direttamente dall'organo accertatore.

Tra le fattispecie “depenalizzate” è stata prevista la guida senza patente.

La misura assunta aumenta il fattore di deterrenza nei confronti di chi guida senza titolo.

Fino ad oggi, infatti, chi guida senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda, cioè, una sanzione penale di tipo “contravvenzionale”, da un minimo di 2.257 euro a un massimo di 9.032 euro.

Se la cosa si ripete entro due anni, il caso di “recidiva nel biennio”, si applica la pena dell'arresto fino ad un anno. La previsione di una sanzione pecuniaria penale - la cui applicabilità è di competenza della magistratura - comporta, visto l'enorme carico di cause pendenti nei tribunali, che in molti casi per i trasgressori intervenga la prescrizione del reato e, di conseguenza, gli stessi non vengono efficacemente puniti.

Con il nuovo provvedimento predisposto dal Governo si prevede che chi viene sorpreso, per la prima volta, a guidare senza aver conseguito la patente dovrà pagare, immediatamente, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da un minimo di 5 mila a 10 mila euro ed in  casi più gravi ad un massimo di 30 mila euro. Aumentando notevolmente, quindi, sia i tempi della comminazione della sanzione, sia l'entità della somma richiesta.

E' confermato che se il trasgressore, nell'arco di un biennio, reitera questo grave comportamento, sarà punito con la sanzione penale dell'arresto fino ad un anno.

Chi ha violato la norma è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro 60 giorni. Trascorso tale periodo, l'importo della sanzione diventa esigibile e, di conseguenza, l'organo accertatore può avviare la procedura esecutiva per il recupero del credito. Anche in questo caso c'è una più efficace azione punitiva.

Per chiarezza si specifica che non si parla, in questo provvedimento, di coloro che, pur avendo conseguito la patente, non l'abbiano con sé nel momento del controllo. In questo caso si tratta già di una sanzione amministrativa.

(Dal comunicato stampa del MIT - 15.1.2016)