Obbligatorietà dei corsi di formazione periodica per funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Gazzetta n. 77 del 01 aprile 2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 marzo 2017
Obbligatorietà dei corsi di formazione periodica ai sensi dell'allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, per funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e degli affari generali
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» in particolare l'art. 121, comma 3, che stabilisce che gli esami per il conseguimento della patente di guida e delle altre abilitazioni professionali per la guida di autoveicoli sono effettuati da dipendenti del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», in particolare, l'allegato IV, punto 4.2 che stabilisce che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, organizza ai propri funzionari esaminatori corsi di formazione periodica, la cui partecipazione è condizione imprescindibile per poter effettuare gli esami per il conseguimento delle patenti di guida;
Visto l'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), concernente le competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», in particolare l'art. 16, relativamente al dovere dei pubblici impiegati di svolgere gli incarichi assegnatigli dal superiore relativamente alle proprie funzioni o mansioni;
Considerato che l'attività di esaminatore costituisce mansione specifica di competenza dei funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, non delegabile ad altri soggetti, e considerata, altresì, la necessità di prevedere disposizioni per i funzionari esaminatori del predetto Dipartimento che, ancorché abilitati, non frequentano corsi di formazione;
Vista la necessità di prevedere disposizioni specifiche in materia di organizzazione dei corsi di formazione periodica;
Decreta:
1. I funzionari esaminatori, abilitati ai sensi della tabella IV - 1 art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 485, sono tenuti obbligatoriamente a frequentare un corso di formazione annuale organizzato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
2. Qualora un funzionario sia impossibilitato, per cause di forza maggiore, a frequentare il corso, potrà essere ammesso a svolgere gli esami solo previa frequenza del primo corso utile di formazione periodica, ove non sussistono altri impedimenti.
3. Il funzionario che non frequenta il corso di formazione di cui al comma 1, senza giustificato motivo, incorre nella responsabilità disciplinare.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 8 marzo 2017
Il direttore generale
per la motorizzazione
Vitelli
Il direttore generale
del personale e degli affari generali
Chiovelli
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore