Pubblicato il 15-09-2014

Necessari etilometro o analisi ospedaliere per l'accertamento del tasso alcolemico.

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione chiarisce in questo pronunciamento il quantum probatorio necessario ai fini dell’integrazione del reato di guida in stato d’ebbrezza.

Introdotta una breve premessa sulle tre fasce/soglie percentuali per valutare il disvalore del fatto, meglio descritte all’art. 186 C.d.S. (a, b e c), e contraddistinte dal diverso tasso di alcool nel sangue, la Corte puntualizza che il superamento di tale tasso, da una soglia all’altra, la quale implica anche diverse conseguenze sanzionatorie, è elemento costitutivo del fatto tipico di reato, deducendo tale conclusione per effetto della presenza di specifici “tassi soglia” (0,50 g/l; 0,80 g/l; 1,50 g/l).

Per questo motivo, in ordine alla verifica/riscontro del superamento della soglia, si statuisce che “il suo accertamento non può essere affidato a valutazioni sintomatiche, bensì ad accertamenti strumentali (etilometro o analisi ospedaliere)”; con l’ulteriore puntualizzazione che, proprio perché alle diverse soglie è collegata una diversa risposta sanzionatoria, affidare l'accertamento del superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere il principio di legalità anche con riferimento alla pena.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-04-2014) 04-09-2014, n. 36889

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -

Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere -

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 18/7/2013 (n. 2973/2013);

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;

udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza del 18/7/2013 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale P.S. era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 4.000= di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, per avere guidato un auto Mercedes in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a g/l 1,50, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale (acc. in (OMISSIS)).

Osservava la Corte che la responsabilità dell'imputato emergeva da elementi sintomatici raccolti attraverso le deposizioni dei verbalizzanti e delle vittime dell'incidente, che avevano riferito che il P. non appariva lucido e pronunciava frasi sconnesse.

Recatosi in ospedale, se ne era allontanato prima di effettuare i prelievi dei liquidi biologici.

Sulla base di tali valutazioni la corte distrettuale confermava la condanna e le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione laddove la condanna era stata pronunciata in assenza di prova del superamento dei limiti stabiliti dalle soglie del tasso alcolemico indicate nell'art. 186. Violando le esplicite disposizioni dell'art. 379 reg. att. C.d.S., che impongono due rilevazioni per stabilire la sussistenza dello stato di ebbrezza.

Lamentava, inoltre, il difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena.

Motivi della decisione

 

1. Il ricorso è fondato.

2. Come è noto, l'art. 186 C.d.S., correla la prova dell'ebbrezza al superamento della soglia del tasso alcolemico di g/l 50. Inoltre determina tre fasce percentuali per valutare il disvalore del fatto e punirlo solo amministrativamente (fascia "a"), ovvero penalmente, con diversa misura della pena, a seconda della entità del tasso (fascia "b" e "e"). In tale contesto, il superamento del limite integra una presunzione di stato di ebbrezza, il che si giustifica con il fatto che tale contravvenzione ha natura di reato ostativo, rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella consumazione.

La valutazione dell'ebbrezza, ancorata e modulata sulla base di diverse soglie del tasso alcolemico, è stata introdotta dal D.L. 3 agosto 2007 (conv. in L. n. 160 del 2007). Prima di allora l'accertamento dello stato di ebbrezza era affidato anche solo al rilevamento di elementi sintomatici, acquisiti al processo attraverso le deposizioni dei verbalizzanti.

Era pertanto giurisprudenza consolidata il ritenere che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non era indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito, in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali, ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che potevano far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato. L'unica condizione era che gli elementi sintomatici fossero significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio (ex plurimis, Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 36922 del 13/07/2005 Ud. (dep. 12/10/2005), Rv. 232232).

3. La novella del 2007, come detto, ha ancorato la illiceità della condotta di guida in stato di ebbrezza, al superamento di specifici tassi soglia (0,50; 0,80; 1,50), il primo depenalizzato dalla legge 120 del 2010.

La indicazione nella disposizione normativa di specifici parametri, non può che avvalorare la affermazione che il superamento della soglia sia elemento costitutivo del fatto tipico. In quanto tale, il suo accertamento non può essere affidato a valutazioni sintomatiche, bensì ad accertamenti strumentali (etilometro o analisi ospedaliere). Peraltro, considerato che alle diverse soglie è collegata una diversa risposta sanzionatoria, affidare l'accertamento del superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere il principio di legalità anche con riferimento alla pena.

4. Sul punto non si ignora che esiste un orientamento giurisprudenziale diverso, secondo il quale, poichè l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., (cfr.

Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 30231 del 04/06/2013 Ud. (dep. 12/07/2013), Rv. 255870); ma in alcuni di tali casi, in realtà, il convincimento del giudice, non si è formato solo sul dato sintomatico, ma su almeno una prova strumentale, non seguita dalla seconda come previsto invece dall'art. 379 norme att. C.d.S..

Di contro deve però ribadirsi che, in tema di guida in stato di ebbrezza la circostanza di avere il legislatore indicato nella norma determinati parametri numerici quali soglia del penalmente rilevante, sta ad indicare che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza, ma anche all'accertamento specifico e non meramente sintomatico del loro superamento; solo in tale modo vi è certezza della sussistenza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità.

5. Pertanto, nel caso di specie, poichè la stato di ebbrezza del P. non risulta da accertamenti strumentali, ma da valutazioni meramente sintomatiche, si impone l'assoluzione dell'imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2014

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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