Pubblicato il 20-05-2014

Con l'incidente e l'accertamento dell'ebbrezza più grave scatta automaticamente la revoca della patente.

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ritorna con questo pronunciamento, ancora una volta, sull’accezione di “incidente” di cui all’aggravante prevista dall’art. 186 C.d.S. co. 2-bis.

Si ribadisce che ai fini della contestazione della suddetta aggravante è sufficiente il verificarsi di “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli”.

Si conclude statuendo che la sanzione accessoria amministrativa della revoca della patente di guida, nient’affatto dipendendo da qualsivoglia discrezionalità, consegue ope legis laddove si verta nel campo di applicazione dell’ipotesi più grave di guida in stato d’ebbrezza aggravato per il verificarsi dell’incidente testé esplicato.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-03-2014) 23-04-2014, n. 17678

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente -

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Luci - rel. Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;

nei confronti di:

Z.F. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 58/2013 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del 22/03/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG l'annullamento senza rinvio con applicazione della revoca della patente di guida.

Svolgimento del processo

 

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 444 nei confronti di Z.F. per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c), commi 2 bis e 2 sexies per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica causando un sinistro stradale. Il Tribunale, oltre a comminare la pena di giustizia, disponeva la sospensione della patente di guida di cui era titolare l'imputato e la confisca del veicolo di sua proprietà, nell'occasione condotto.

Con il ricorso il Procuratore generale deduce violazione di legge, osservando che non era stata disposta la revoca della patente di guida, derivante ope legis dalla consumazione del reato in questione, pur essendo stato accertato che l'interessato aveva provocato un incidente stradale; conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.

Motivi della decisione

 

Il ricorso deve essere accolto.

L'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, prevede, infatti, che, ove sia commesso un reato rientrante nell'ipotesi di cui alla lett. c) "la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo 2, sezione 2, del titolo 6". Tale ipotesi ricorre nella specie, posto che dalla stessa formulazione dell'imputazione risulta la contestazione della predetta circostanza aggravante e che la nozione di incidente stradale (nell'accezione rilevante nella prospettiva di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis), a seguito dell'elaborazione interpretativa cui è stata sottoposta ad opera di questa corte di legittimità, è riferibile a "qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli" (Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921).

La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio, con eliminazione della disposta sospensione della patente di guida e l'applicazione della revoca della patente di guida, in conformità al disposto ci cui all'art. 620 c.p.p..

P.Q.M.

 

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; dispone applicarsi in luogo di essa la sanzione amministrativa della revoca della patente.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014

 

A cura degli Avv.ti Pietro Carlo Ferrario e Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario

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