Pubblicato il 17-08-2010

Guida in stato di ebbrezza: il reato scatta al centesimo

 

Guida in stato di ebbrezza: il reato scatta al centesimo

Premessa

 

L’accertamento dello stato d’ebbrezza alla guida mediante l’alcoltest, com’è noto, viene effettuato con due misurazioni consecutive a distanza di cinque minuti l’una dall’altra. Il valore finale, quello, cioè, che conta ai fini della configurazione del reato, è determinato dal secondo dei due rilevamenti. Il dato numerico del test viene reso in grammi/litro, con approssimazione al centesimo. La norma che punisce la guida in stato d’ebbrezza si riferisce, tuttavia, a tassi di concentrazione approssimati al decimo (le tre soglie sono, rispettivamente, di 0,5, 0,8 e 1,5). Cosa accade se l’alcoltest misura un tasso di 0,51? E se il valore è di 0,56? L’approssimazione che vale ai fini del reato, cioè, va fatta al decimo, come sembra dalla lettura della norma, o al centesimo, come eseguita dall’etilometro? E, ancora, nel primo caso il "peso" dell’approssimazione è 0,6 o 0,5 (con applicazione, quindi, del principio di maggior favore per il conducente)? Una recente sentenza della Cassazione ci chiarisce le idee. Esaminiamo, dunque, la vicenda.

 

Il caso

 

Il Tribunale di Padova, in data 29 dicembre 2009, rigettava il ricorso avverso il provvedimento di sequestro presentato da un indagato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza con tasso limite superiore a 1,5 g/l), e confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di Padova in data 29.09.2009.

 

Avverso la decisione del Tribunale veneto ricorre per cassazione l’indagato, ritenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto giudicarlo per la violazione di cui all'art. 186, lettera b), Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,81 e 1,50 g/l) e non già per quello più grave di cui alla lettera c), in quanto, in occasione delle prove eseguite con l'etilometro, gli era stato constatato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l.

 

Pertanto, dal momento che il legislatore aveva indicato i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi e non anche ai centesimi di litro, si doveva ritenere che i centesimi di litro non avessero rilievo alcuno e che, quindi, nella fattispecie di cui è processo, il tasso alcolemico (pari a 1,56 g/l) non avrebbe superato la soglia di cui alla lettera c). Riqualificato, pertanto, il fatto nell’ipotesi più lieve di cui all'art. 186, lettera b), Codice della Strada, avrebbe dovuto escludersi, a dire del ricorrente, la confisca obbligatoria del veicolo (prevista solo per l'ipotesi di cui alla lettera c).

 

La decisione

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n.32055 depositata il 18 agosto 2010, rigetta il ricorso.

 

La modifica dell'art. 186, 2° comma, del Codice della Strada – esordisce la Cassazione -, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007 con l'indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l'intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all'assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali.

 

In quest'ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi.

 

Seguendo la tesi del ricorrente, infatti – prosegue la Suprema Corte -, l'approssimazione dei valori accertati con l'etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l'innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere a),b) e c).

 

Pertanto, nella fattispecie in esame, con riferimento alla lettera c), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.

 

La sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell'adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell'alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

 

In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria – conclude conseguentemente la Cassazione -, deve quindi affermarsi che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile.

 

Nella caso in esame, quindi, il valore rilevato ed accertato, pari a 1,56 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli deve essere qualificato ai sensi dell'art. 186, 2° comma, lettera c) del Codice della Strada e non già ai sensi dell'art. 186, 2° comma, lettera b).

 

Il commento

 

Il ragionamento della Corte non fa una piega: i numeri, almeno quelli, non sono un’opinione.

 

Con questa conclusione viene, dunque, rigettato il velleitario tentativo del conducente e proprietario del veicolo di salvare la propria vettura dal provvedimento ablatorio del sequestro, inevitabile, secondo il ben noto disposto di legge, quando si è sorpresi alla guida dell’autovettura di proprietà con il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Attenzione, dunque. Il reato si misura in centesimi.

A cura dell'Avv. Pietro Carlo Ferrario