Pubblicato il 28-12-2010

Verbale valido fino a querela di falso...

(omissis)... che nel giudizio di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti ...(omissis)...

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Ordinanza 28 dicembre 2010, n. 26232

 

Svolgimento del processo

che su ricorso di C.L., il Giudice di pace di Imola, con sentenza del 28 maggio 2007, ha

annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato, in data 2

settembre 2006, dai vigili urbani del Comune di Imola, osservando che la contestazione di

attraversamento con la luce semaforica rossa era il frut to di una deduzione dell'agente

accertatore e non di una rilevazione diretta, coperta dalla fede privilegiata;

che il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 19 maggio 2009, ha rigettato il gravame

del Comune;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune ha proposto ricorso, sulla base di

due motivi;

che ha resistito, con controricorso, l'intimato.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2010, la seguente

proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.: "Con il primo motivo il

ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, "contraddittorietà della

sentenza-errore materiale". Il secondo mezzo prospetta, con riferimento all'art. 360 cod. proc.

civ., n. 3, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ.".

Il secondo motivo è inammissibile, perchè non si conclude con il quesito di diritto, prescritto, a

pena di inammissibilità, dall'art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, essendo

la sentenza impugnata stata pubblicata anteriormente all'entrata in vigore della L. 18 giugno

2009, n. 69. Il primo motivo è, del pari, inammissibile, perchè, in violazione del citato art. 366

bis cod. proc. civ., non si conclude con la chiara indicazione del fat to controverso, in relazione

al quale la motivazione si assume contraddittoria (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio".

Letta la memoria del Comune ricorrente.

Motivi della decisione

che il Collegio non condivide le conclusioni della relazione di cui sopra;

che, in realtà, il secondo motivo di ricorso si conclude, a pag. 9, con il quesito di diritto se

"debba o meno attribuirsi pieno valore probatorio f ino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ.,

al verbale redatto dall'agente della polizia municipale anche nella parte in cui ha accertato e

contestato all'automobilista l'attraversamento di un incrocio nonostante la lanterna semaforica

proiettasse luce rossa nella direzione di marcia";

che, pertanto, il secondo motivo di ricorso è - a differenza del primo - ammissibile, essendo

stato redatto nell'osservanza del requisito formale di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ.;

che il motivo è anche manifestamente fondato;

che nel giudizio di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada è

ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che

non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico

ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile

contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non

sussistono limit i di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del

pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel

verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e

dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2009, n. 17355);

che la prosecuzione della marcia del veicolo nonostante la lanterna semaforica emetta luce

rossa non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente

accertatore;

pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore

materiale da parte del verbalizzante, e nell'assenza di una querela di falso, deve attribuirsi

pieno valore probatorio al verbale dallo stesso redatto (Cass., Sez. 2^, 27 ottobre 2008, n.

25844 e SS.UU. 17355/09);

che, nella specie, il verbale di accertamento fa piena prova perchè, nel momento in cui è stata

rileva l'infrazione, l'agente accertatore si trovava a bordo della moto di servizio fermo al

semaforo rosso di (OMISSIS) all'incrocio con (OMISSIS), mentre il C. proveniva dal lato

opposto a quello in cui si trovava l'agente accertatore;

che, pertanto, ha errato il Tribunale a negare pieno valore probatorio al verbale, pur non

essendo stato esperito il rimedio della querela di falso, avendo tra l'altro il verbalizzante

dichiarato che, dalla posizione in cui si trovava, egli poteva vedere perfettamente le lanterne

pedonali di entrambe le vie, anche di quella attraversata dal C.;

che il ricorso deve, conclusivamente, essere accolto limitatamente al secondo motivo;

che la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,

la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della

proposta opposizione;

che l'opponente, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali

sostenute dal Comune dinanzi al Tribunale ed in questa sede, spese che vengono liquidate

come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo; cassa

la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione; condanna C.L. al

pagamento delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro

280,00 per diritti ed Euro 220,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e

del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a

spese generali e ad accessori di legge.